Termini di uttilizzo

Accordo per la fornitura del servizio
CLOUD MEETME

Infordata Sistemi Srl, con sede legale in Strada per Vienna, 55/1 – 34151 Trieste (TS), P.IVA IT00933570327, rappresentata da Mitja Petelin in qualità di suo legale rappresentante (di seguito definita come FORNITORE );

e
[azienda] con sede in [sede azienda] rappresentata da [nome e cognome], in qualità di suo legale rappresentante (di seguito definita come CLIENTE);

Premesso che:

-il FORNITORE fornisce e detiene la proprietà di un pacchetto software (MEETME) per la gestione della rilevazione presenze in modalità CLOUD;
-il CLIENTE ha intenzione di utilizzare il pacchetto software (MEETME) per la gestione della rilevazione presenze nelle proprie sedi con l’utilizzo di terminali compatibili (iGuard o SmartTap).ò

Si conviene che:

Art. 1 Apparati e servizi oggetto dell’accordo
Con il presente accordo il FORNITORE, nei termini e nei modi precisati nel seguito, si impegna a:

  • mettere a disposizione il pacchetto MEETME (in licenza d’uso), installato su un proprio server, ospitato presso un Internet Data Center (IDC) di primaria rilevanza che risponde ai più elevati standard qualitativi in termini di Banda Internet e di sicurezza;
  • adoperarsi per la manutenzione e l’aggiornamento di MEETME;

I costi per l’eventuale installazione di MEETME su un server dedicato diverso da quello di proprietà del FORNITORE saranno trattati con accordo separato.
Il pacchetto MEETME viene messo a disposizione nella versione correntemente rilasciata e viene mantenuto aggiornato a cura del FORNITORE. Eventuali richieste di sviluppo di nuove funzionalità che venissero richieste dal CLIENTE o si rendessero utili e/o necessarie (es. crittografia dei dati, export paghe verso pacchetti non ancora gestiti) verranno regolate da accordi separati (Art. 3).

La configurazione iniziale dell’applicazione MEETME è la seguente:
modulo base;
opz. multi-sito (fino a 5 Siti/Clienti)
opz. multi-CLIENTE (fino a 1 CLIENTE oltre la prima per Sito/Cliente);
opz. numero dipendenti (fino a 250 totali per l’insieme dei Siti/Aziende);
opz. terminali lettori fissi/mobili (fino a 10 totali per l’insieme dei Siti/Aziende);
opz. orari di lavoro;
opz. export paghe su file secondo un tracciato selezionabile tra quelli attualmente gestiti (es. Job, Zucchetti, Inaz Paghe, Team-System, etc.);

Sarà compito del CLIENTE di gestire e garantire la trasmissione delle transazioni di presenza acquisite tramite i dispositivi di rilevamento fissi e/o terminali mobili (cfr. smart phone, tablet) attraverso la connessione Internet ((ADSL o scheda SIM GSM)

Art. 2 Canone annuo di hosting, licenza e manutenzione
Il CLIENTE riconoscerà mensilmente al FORNITORE la cifra corrispondente al proprio piano tariffario a titolo di canone mensile di hosting, di licenza d’uso e manutenzione del pacchetto MEETME. I canoni vengono calcolati in base al piano tariffario scelto.
Invece per il periodo di prova il canone è gratuito e alla scadenza se non viene scelto un piano tariffario il presente accordo viene terminato senza ulteriori obblighi tra le parti.
L’aggiunta di nuove opzioni, ovvero l’estensione di quelle già incluse, comporterà un aggiornamento del canone in misura proporzionale sulla base del listino corrente del FORNITORE.
Il canone comprende l’assistenza telefonica per risolvere problematiche di configurazione e/o di malfunzionamenti per un totale annuo pari a 15h.

Il servizio di Manutenzione, per i prodotti software, si esplica nelle seguenti prestazioni:

  • assistenza telefonica tramite il servizio di Help-Desk (copertura 9 ore e 30 minuti/ giorno – dalle 8.30 alle 18.00 – 5 giorni / settimana, esclusi i festivi);
  • assistenza telefonica/tele-assistenza (ove disponibile);
  • aggiornamento della documentazione tecnica relativa al software (cfr. manuale in linea);
  • distribuzione delle informazioni relative alle segnalazioni di malfunzionamenti e all’esecuzione delle corrispondenti azioni correttive.

Eventuali prestazioni o interventi che dovessero necessitare in misura superiore di quelli indicati, saranno addebitati secondo le seguenti tariffe orarie:

  • sistemista software: 65,00€/h;

Sono comunque escluse dal Servizio di Manutenzione, e pertanto addebitate a parte, le seguenti prestazioni:

  • modifiche a seguito di mutamento di norme legislative fiscali;
  • interventi per sopperire a malfunzionamenti del software ascrivibili a:
    – inosservanza da parte del cliente delle norme operative;
    – modifica del Sw MEETME per integrazione/incorporazione di prodotti di terze parti;
    – negligenza e/o incuria da parte del cliente;
    – errore da parte del cliente che denunci un malfunzionamento non riscontrabile in concreto.

Art. 3 Estensione delle funzionalità sw
Eventuali richieste per l’implementazione di nuove funzionalità sw non comprese nella versione dell’applicativo MEETME all’atto della sottoscrizione del presente accordo o non espressamente specificate nell’art.1, saranno gestite separatamente all’accordo, previa richiesta da parte del CLIENTE al FORNITORE, che ne analizzerà la fattibilità emettendo uno specifico preventivo di spesa.

Art. 4 Tempi di realizzazione
Il FORNITORE si impegna a rendere disponibile l’applicativo MEETME secondo quanto sopra esposto, entro 15 giorni dalla data di firma del presente accordo.

Art. 5 Termini della licenza ed esclusività
A fronte dell’osservanza dei termini e delle condizioni di questa licenza d’uso, il FORNITORE, quale proprietario del software, cede al CLIENTE il diritto non esclusivo all’utilizzo, a tempo determinato, del programma software su un server dedicato di proprietà del FORNITORE. L’uso del programma da parte degli utenti sarà limitato in base alla configurazione del software acquistato dal Cliente. Tutti i diritti non espressamente ceduti sono riservati.
Il FORNITORE mantiene in ogni caso la proprietà del software installato su qualsiasi supporto informatico e di tutte le copie del software successive, indipendentemente dalla forma o dal supporto su cui vengono fornite, ovvero del software fornito attraverso la procedura di “download” effettuata dal Cliente e/o l’installazione su server web.
La presente licenza non implica la vendita del software originale o di qualsiasi altra copia successiva.
Non sono previsti vincoli di esclusiva a favore del CLIENTE.

Art. 6 Decorrenza del contratto
Il presente contratto ha valenza a partire dalla data della sottoscrizione.

Art. 7 Durata e Rinnovo automatico
Il presente contratto ha durata pari a 24 mesi dalla data di sottoscrizione e ad alla scadenza si intenderà automaticamente rinnovato per ulteriori 12 mesi, e così via per gli anni successivi, salvo disdetta di una delle due parti da comunicarsi all’altra a mezzo raccomandata, ovvero PEC, entro 90 (novanta) giorni prima della scadenza stessa.
Al rinnovo successivo al primo, è data facoltà al FORNITORE di proporre un aumento del canone non superiore al 20% di quello precedente, da comunicarsi a mezzo PEC entro 120 giorni prima della scadenza, dando così un termine di 30 giorni successivi al CLIENTE per disdettare il contratto. E così, in caso di mancata disdetta da parte del CLIENTE nel termine sopra indicato, il contratto si intenderà rinnovato per altri 12 mesi con il canone aumentato.

Art. 8 Sospensione, Modificazione e Interruzione dei Servizi
Il FORNITORE si riserva la facoltà di: a) interrompere i Servizi, per un tempo non superiore a n. 2 ore giornaliere, per aggiornare e/o modificare gli stessi, previa comunicazione al CLIENTE tramite e-mail con un preavviso di 12 ore; b) modificare la funzionalità e/o la struttura del sistema, quando ciò sia reso necessario da ragioni tecniche-operative, anche al fine di assicurare ai clienti un elevato standard di sicurezza dei sistemi informatici; c) sospendere i Servizi in caso di mancato, inesatto e/o ritardato pagamento del corrispettivo previsto dal presente contratto, previo avviso e-mail di 5 giorni (v. art. 12 ).

Art. 9 Cessazione del Contratto e Migrazione
La cessazione del contratto implicherà la cessazione dell’erogazione del servizio da parte del FORNITORE.
Nel caso in cui il CLIENTE, alla cessazione del contratto, volesse affidare il servizio ad una terza parte, la terza parte designata sarà responsabile della preparazione ed esecuzione di un adeguato piano di migrazione e, di conseguenza, l’obbligazione del FORNITORE sarà limitata ad assistere la terza parte designata nella preparazione del piano stesso. Il FORNITORE dovrà unicamente fornire le informazioni necessarie ad un esperto di elaborazione dati ragionevolmente competente per prendere in carico l’esecuzione delle stesse. Ove venissero richieste ulteriori prestazioni al FORNITORE, questi comunicherà previamente al CLIENTE i costi delle medesime.

Art. 10 Garanzia
Lo sviluppo continuo della piattaforma MEETME. da parte del FORNITORE comporta l’aggiornamento dell’applicazione sw, sia per l’integrazione di nuove funzionalità, sia per quanto concerne la risoluzione di eventuali problematiche.
Il FORNITORE è responsabile per le difformità e i vizi della sua prestazione e per le anomalie sulla eventuale applicazione software da essa realizzata. La garanzia di risoluzione delle eventuali anomalie denunciate si intende estesa a tutta la durata contrattuale.
Sono esclusi dalla garanzia i casi di errori od omissioni determinati dal CLIENTE, o il malfunzionamento del software o delle configurazioni hardware imputabili esclusivamente al CLIENTE, o qualora i programmi informativi non siano utilizzati dal Cliente conformemente alle istruzioni ricevute dal FORNITORE, o qualora il CLIENTE abbia modificato il suo ambiente informativo, reti, server e workstation incluse ad insaputa del Fornitore o abbia comunque dato indicazioni errate o incomplete.

Art. 11 Fatturazione e modalità di pagamento
La fatturazione del canone avverrà con cadenza annuale anticipata (a partire dalla data di disponibilità del servizio), e con pagamento tramite bonifico bancario a 30gg df.

Art. 12 Ritardati pagamenti, Sospensione del servizio, Penale per riattivazione
In ogni caso di ritardo nei pagamenti, il FORNITORE potrà addebitare al CLIENTE una indennità di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.
Decorso inutilmente il termine di pagamento, il FORNITORE potrà altresì sospendere l’erogazione del Servizio, previo avviso e-mail di 5 giorni
Qualora il CLIENTE non provvedesse al pagamento entro 15 giorni dall’avvenuta sospensione, il FORNITORE potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno.
Qualora il CLIENTE provvedesse al pagamento dopo la sospensione del servizio di cui sopra, sarà in ogni caso dovuta al FORNITORE la somma pari ad una mensilità di noleggio da titolo di penale e contributo spese per la riattivazione del Servizio.

Art. 13 Esclusione e Limitazione di responsabilità
Il FORNITORE non è responsabile per danni causati da guasti, interruzioni, sovraccarichi delle linee elettriche, telefoniche, nazionali e internazionali che impediscano la regolare fruizione dei servizi.
Il FORNITORE non potrà essere ritenuto responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni scaturenti da cause di forza maggiore, quali a titolo meramente indicativo incendi, alluvioni, esplosioni, ecc., né potrà essere responsabile per inadempimenti di terzi che pregiudicano il funzionamento dei servizi.
Salvo il caso in cui il CLIENTE abbia scelto il servizio di crittografia dei dati, il FORNITORE non è responsabile per la corruzione, perdita, o danneggiamento degli stessi.
In ogni caso, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla Legge per responsabilità dovuta a dolo o colpa grave, il FORNITORE non assume alcuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o indiretti comunque subiti dal CLIENTE o da terzi in relazione al presente contratto, ovvero alle prestazioni previste nello stesso.
La responsabilità del FORNITORE per qualunque titolo derivante da questo contratto o comunque dalla prestazione dei servizi, compresa ogni azione per vizi, inadempimento o insuccesso dell’azione riparatrice intrapresa, sarà limitata come segue: non si estenderà ad eventuali danni che siano conseguenza indiretta, imprevedibile o comunque anomala del vizio o dell’inadempimento. Come, in via esemplificativa, mancato guadagno, oneri finanziari, costi di arresto dell’attività, costo di attrezzature o servizi sostitutivi, danni o spese derivanti da pretese di terzi nei confronti del CLIENTE.
Il CLIENTE espressamente dichiara che la limitazione di responsabilità che precede è stata pattuita come condizione essenziale per la prestazione dei servizi ai costi indicati e, al di fuori di quanto espressamente convenuto, rinuncia, senza riserva, ad ulteriori o diverse ragioni o azioni riparatorie.

Art. 14 Trattamento dei dati personali, Responsabile del trattamento e Manleva
Il CLIENTE è il solo ed esclusivo titolare del trattamento dei dati personali raccolti per mezzo delle funzionalità oggetto dei servizi.

Il FORNITORE si impegna ad accettare la nomina ai sensi del D. LGS 196/03 da parte del CLIENTE a Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui lo stesso CLIENTE è titolare. A tal fine il FORNITORE, avendo preso conoscenza dell’allegata lettera di nomina, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di accettare sin d’ora tale nomina e di impegnarsi a osservare le condizioni e le istruzioni riportate nella citata lettera.

Il CLIENTE è tenuto a informare previamente i singoli interessati che i loro dati verranno trattati dal FORNITORE e dai suoi incaricati del trattamento e garantisce comunque che tutti i dati che vengono trasferiti sono stati dallo stesso legalmente acquisiti in conformità con la legislazione vigente. Il FORNITORE, pertanto, può in esecuzione del presente contratto effettuare lecitamente i trattamenti di dati personali di terzi forniti dal CLIENTE.

Il CLIENTE si impegna a manlevare e tenere indenne il FORNITORE da qualsivoglia azione, pretesa o danno avanzata da terzi in relazione a qualsivoglia violazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali da parte del CLIENTE e/o dei suoi incaricati.

Art. 15 Mediazione e Foro Competente
Tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto verranno previamente deferite alla procedura di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Trieste e trattate secondo il regolamento previsto dalla stessa.
Qualora il tentativo di conciliazione fallisse, per qualsiasi controversia inerente la validità, l’esecuzione o la risoluzione del presente Contratto sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

Art. 16 Clausola finale
Le Parti si danno atto e riconoscono che il presente contratto è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna.
Il presente contratto annulla e supera qualsiasi altro accordo, scritto o verbale, precedentemente stipulato tra le parti.

Trieste, [data di oggi]

Per Infordata sistemi srl
Marko Petelin
Per [Cliente]
[Nome e Cognome]

 

Ai sensi degli artt. 1341 e ss. del Codice Civile le Parti espressamente approvano le seguenti clausole: art. 5 (Termini della licenza ed esclusività) art. 7 (Durata e Rinnovo automatico), art.8 (Sospensione, Modificazione e Interruzione dei Servizi), art. 9 (Cessazione del Contratto e Migrazione), art. 10 (Garanzia), art. 12 (Ritardati pagamenti, Sospensione del servizio, Penale per riattivazione), art. 13 (Esclusione e Limitazione di responsabilità), art. 14 (Trattamento dei dati personali, Responsabile del trattamento e Manleva), art. 15 (Mediazione e Foro Competente).

Trieste, [data di oggi]

Per Infordata sistemi srl
Marko Petelin
Per [Cliente]
[Nome e Cognome]